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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI

1) Premessa e nozione di pacchetto turistico

Premesso che:
a) il decreto legislativo n. 111 del 17/03/95 di attuazione della direttiva 90/314/CE dispone a protezione del consumatore che l’organizzazione ed il venditore del pacchetto, cui il consumatore si rivolge, debbano essere in possesso dell’autorizzazione amministrativa all’espletamento della loro attività (art. 3/1 lett. A d.lgs. 111/95)
b) il consumatore ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita del pacchetto turistico (ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. 111/95), che è documento indispensabile per accedere eventualmente al Fondo di garanzia di cui all’art. 18 delle presenti Condizioni Generali di Contratto. La nozione di “pacchetto turistico” (art. 2/1 d.lgs. 111/95) è la seguente: i pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”, risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti ed offerti in vendita ad un prezzo forfettario, e di durata superiore alle 24 ore ovvero estendentisi per un periodo di tempo comprendente almeno una notte:
a) trasporto
b) alloggio
c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio (omissis)…. Che costituiscano parte significativa del “pacchetto turistico”.

2) Fonti legislative

Il contratto di compravendita di pacchetto turistico è regolato, oltre che dalle presenti condizioni generali, anche dalle clausole consegnate al consumatore nella documentazione di viaggio. Detto contratto, sia che abbia ad oggetto servizi da fornire in territorio nazionale che estero, sarà altresì disciplinato dalle disposizioni – in quanto applicabili – della L. 27/12/1977 n. 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23/04/1970 nonché dal sopraccitato Decreto legislativo 111/95.

3) Informazione obbligatoria scheda tecnica

L’organizzatore ha l’obbligo di realizzare in catalogo o nel programma fuori catalogo una scheda tecnica. Gli elementi obbligatori da inserire nella scheda tecnica del catalogo o del programma fuori catalogo sono: Estremi dell’autorizzazione amministrativa dell’organizzatore; Estremi della polizza assicurativa responsabilità civile; Periodo di validità del catalogo o del programma fuori catalogo; Cambio di riferimento ai fini degli adeguamenti valutari, giorno o valore.

4) Prenotazioni

La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia. L’accettazione delle prenotazioni si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore riceverà relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico. Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite dall’organizzatore in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico del d.lgs. 111/95, in tempo utile prima dell’inizio del viaggio.

5) Pagamenti

La misura dell’acconto, fino ad un massimo del 25% del prezzo del pacchetto turistico, da versare all’atto della prenotazione ovvero all’atto della richiesta impegnativa e la data entro cui prima della partenza dovrà essere effettuato il saldo, risultano dalla scheda tecnica. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce clausole risolutiva espressa tale da determinare, da parte dell’agenzia intermediaria o dell’organizzatore la risoluzione di diritto.

6) Prezzo

Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti. Esso potrà essere variato fino a 20 gironi prima della partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di: Costi di trasporto, incluso il costo del carburante; Diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti; Tassi di cambio applicati al pacchetto in questione. Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra in vigore alla data riportata nella scheda tecnica. Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfettario nelle percentuali riportate nella medesima.

7) Recesso del consumatore

Il consumatore può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi: Aumento del prezzo di cui al precedente art. 6 in misura superiore al 10%; Modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal consumatore. Nei casi di cui sopra, il consumatore ha alternativamente diritto: Ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di prezzo o con la restituzione dell’eccedenza di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo; Alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale restituzione dovrà essere effettuata entro 7 giorni lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta di rimborso. Il consumatore dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso di aumento o di modifica. In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’organizzazione si intende accettata. Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma verrà addebitato al netto dell’acconto versato di cui all’art. 5/1° comma l’importo della penale nella misura indicata nella scheda tecnica del catalogo o programma fuori catalogo (oltre al costo individuale di gestione pratica). Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto.

8) Modifica o annullamento del pacchetto turistico prima della partenza

Nell’ipotesi in cui, prima della partenza, l’organizzatore comunichi per iscritto la propria impossibilità di fornire uno o più dei servizi oggetto del pacchetto turistico, proponendo una soluzione alternativa, il consumatore potrà esercitare alternativamente il diritto di riacquisire la somma già pagata o di godere dell’offerta di un pacchetto turistico sostitutivo proposto ( ai sensi del 2° e 3° comma del precedente art. 7). Il consumatore può esercitare i diritti sopra previsti anche quando l’annullamento dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto nel catalogo o nel programma fuori catalogo, o da casi di forza maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto turistico acquistato. Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, da caso fortuito e dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del consumatore del pacchetto turistico alternativo offerto, l’organizzatore che annulla ( ex art. 1469 bis n. 5 Cod. Civ. ), restituirà al consumatore il doppio di quanto pagato ed incassato dall’organizzatore. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il consumatore sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dal precedente art. 7, 4° comma, qualora fosse egli ad annullare.

9) Modifiche dopo la partenza

L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire, per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del consumatore, una parte essenziale dei servizi contemplati nel contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora le soluzioni fossero di valore inferiore a quelle previste, rimborsarlo in maniera equivalente a tale differenza. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione proposta dall’organizzazione venga rifiutata dal consumatore per validi e giustificati motivi, l’organizzatore fornirà, senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originariamente previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alla disponibilità del mezzo e dei posti e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

10) Sostituzioni

Il cliente rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che:
a. l’organizzatore ne sia informato per iscritto entro 4 giorni lavorativi prima della data prefissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazioni in merito alle generalità del cessionario;
b. il sostituto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione corretta del servizio (ex art.10 d.lgs.111/95) ed in particolare i requisiti relativi a passaporto, visti e certificati sanitari;
c. il soggetto subentrante rimborsi all’organizzatore tutte le spese sostenute per procedere alla sostituzione nella misura che gli verrà quantificata prima della cessione. Il cedente ed il cessionario sono inoltre solidamente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi d cui alla lettera c) del presente articolo. In relazione ad alcune tipologie di servizi, può verificarsi che un terzo fornitore di servizi non accetti la modifica del nominativo del cessionario, anche se effettuata entro il termine di cui al precedente punto a). L’organizzatore non sarà pertanto responsabile dell’eventuale mancata accettazione della modifica da parte dei terzi fornitori di servizi. Tale mancata accettazione sarà tempestivamente comunicata dall’organizzatore alle parti interessate prima della partenza.

11) Obblighi dei partecipanti

I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto individuale o di altro documento valido per tutti i paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno e di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. Essi inoltre dovranno tenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzazione, nonché ai regolamenti o disposizioni amministrative e legislative relative al pacchetto turistico. I partecipanti saranno chiamati a rispondere a tutti i danni che l’organizzatore dovesse riscontrare e subire a causa dell’inadempimento rispetto a quanto sopra citato. Il consumatore è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti di terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio applicato al diritto di surrogazione.
Il consumatore è tenuto a fornire all’organizzatore, per iscritto all’atto della prenotazione, particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità di viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione.

12) Classificazione alberghiera

La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del paese in cui il servizio è erogato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti pubbliche autorità dei paesi cui il servizio si riferisce, l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo una propria descrizione della struttura tale da permettere al consumatore un proprio personale metro di giudizio su entità e livello della struttura ricettiva.

13) Regime di responsabilità

L’organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo dell’inadempimento totale parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, si che le stesse vengano prestate da lui personalmente sia da terzi fornitori di servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del consumatore (ivi comprese iniziative dal consumatore nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o da circostanze estranee alla fornitura di quanto previsto in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. Il venditore presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall’organizzazione del viaggio ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e comunque nei limiti per tale responsabilità previste dalle leggi o convenzioni sopra citate e previste.

14) Limiti del risarcimento

Il risarcimento dovuto dall’organizzatore per danni alla persona non può in ogni caso essere superiore alle indennità risarcitorie previste dalle convenzioni internazionali in riferimento alle prestazioni il cui inadempimento ne ha determinato la responsabilità: e precisamente la Convenzione di Varsavia del 1929 sul trasporto aereo internazionale nel testo modificato all’Aja nel 1955; la Convenzione di Berna sul trasporto ferroviario (CIV); la Convenzione di Bruxelles del 1970 (CCV) sul contratto di viaggio per ogni ipotesi di responsabilità dell’organizzatore. In ogni caso l’importo risarcitorio non può superare l’importo di “2000 Franchi oro Germinal” per danni alle cose previsto dall’art.13 n°2 CCV e di Franchi 5000 oro Germinal per qualsiasi altro danno e per quelli stabiliti dall’art. 1783 Cod. Civ.

15) Obbligo di assistenza

L’organizzatore è tenuto a prestare misure di assistenza al consumatore imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o contratto. L’organizzatore ed il venditore sono esonerati dalle proprie responsabilità (artt. 13 e 14) quando la mancata o inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore o è dipesa da fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da caso fortuito o di forza maggiore.

16) Reclami o denunce

Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal consumatore senza ritardo affinchè l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. Il consumatore può altresì sporgere reclamo tramite invio di una raccomandata con avviso di ricevimento all’organizzatore o al venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data di rientro presso la località di partenza.

17) Assicurazione spese di annullamento e di rimpatrio.

La sottoscrizione di tale polizza assicurativa è considerata obbligatoria, a tutela del consumatore stesso, ed è regolata a latere. Il consumatore all’atto di sottoscrizione della domanda di prenotazione potrà alternativamente:
a) stipulare la polizza di assicurazione sottopostagli insieme con la domanda, corrispondendo il premio relativo (che gli verrà integralmente rimborsato in caso di mancata accettazione della domanda);
b) fornire dimostrazione scritta di avvenuta stipulazione da parte sua di altra polizza con il medesimo oggetto, alle medesime condizioni e con i medesimi massimali assicurativi.

18) Fondo di garanzia

E’ istituito presso la Direzione Generale per il Turismo del Ministero delle Attività Produttive il Fondo Nazionale di garanzia cui il consumatore può rivolgersi (ai sensi dell’art. 21 D. lgs. 111/95) in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato del venditore o dell’organizzatore, per la tutela delle seguenti esigenze:
a) Rimborso del prezzo versato
b) Suo rimpatrio in caso di viaggi all’estero Il fondo deve altresì fornire una immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore. Le modalità di intervento sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ADDENDUM Condizioni generali di contratto di vendita di singoli servizi turistici

A. Disposizioni normative

I contratti aventi oggetto la offerta di solo servizio di trasporto, di soggiorno ovvero di qualunque separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico. Sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art.1, n.3 e n.6; artt. Da 12 a 23; artt. da 24 a 31, per quanto concerne leprevisioni diverse da quelle relative al contratto di organizzazione nonche dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto del contratto.

B. Condizioni di contratto

A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausoledelle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 4 I° comma; art. 5, art. 7; art. 8; art. 9; art. 10 I° comma; artt. 11, 15, 17. L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi contratti come fattispecie di pacchetto turistico.
La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio etc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici.

Scheda Tecnica

Condizioni Integrative di AD ALPINE DREAM di AD s.r.l. a socio unico Bormio (So) in via De Simoni 29

Pagamenti (art. 5)

Le pratiche si intendono confermate solo dopo l’incasso, quale acconto, del 30% dell’importo lordo dei servizi, maggiorato del totale delle quote d’iscrizione (non rimborsabili in caso di annullamento o modifica della pratica). Il saldo va versato non oltre i 20 giorni che precedono la data di partenza. Tutte le prenotazioni effettuate nei 30 giorni che precedono la data di partenza dovranno essere saldate per l’intero ammontare della proposta di compravendita al momento stesso della
prenotazione.

Prezzi (art. 6)

Gli importi dei servizi turistici sono espressi in euro. Le riduzioni delle “offerte speciali” non sono cumulabili. Recesso del consumatore (art. 7) In caso di annullamento, il cliente e/o l’agenzia intermediaria, in solido, si impegnano a corrispondere a AD Alpine Dream di AD srl a socio unico le penalità di annullamento nelle misure sotto determinate. In caso di annullamento nel contratto di
prenotazione per solo soggiorno alberghiero il viaggiatore è tenuto al pagamento delle penalità di seguito riportate:

• 10% dell’intero importo sino a 30 giorni prima della partenza;
• 20% dell’intero importo sino a 22 giorni prima della partenza;
• 50% dell’intero importo sino a 8 giorni prima della partenza;
• 75% dell’intero importo sino a 3 giorni prima della partenza.
• Nessun rimborso dopo tale data

Quest’ultima penalità è valida anche qualora il cliente interrompesse il soggiorno già iniziato. Il calcolo dei giorni non include quello del recesso, la cui comunicazione deve pervenire
in un giorno lavorativo - sabato escluso - antecedente a quello di inizio del viaggio. In caso di recesso del contratto da parte del consumatore di pacchetti turistici comprendenti,
oltre al solo soggiorno, anche trasferimenti in nave o aereo, il viaggiatore è tenuto al pagamento delle seguenti penali:

• 30% dell’intero importo sino a 60 giorni prima della partenza;
• 50% dell’intero importo sino a 30 giorni prima della partenza;
• 75% dell’intero importo sino a 8 giorni prima della partenza;
• 100% dell’intero importo dopo tali termini.

Questa ultima penalità è valida anche qualora il cliente interrompesse il soggiorno già iniziato (il calcolo dei giorni non include quello recesso, la cui comunicazione deve pervenire in un giorno lavorativo – sabato escluso antecedente a quello di inizio del viaggio). Nessun rimborso
dopo tale data. Quest’ultima penalità è valida anche qualora il cliente interrompesse il soggiorno già iniziato. Il calcolo dei giorni non include quello del recesso, la cui comunicazione
deve pervenire in un giorno lavorativo - sabato escluso - antecedente a quello di inizio del viaggio. Saranno ritenute valide le comunicazioni di rinuncia o cambiamento fatte per raccomandata r.r. Il timbro postale farà fede per i termini di decorrenza delle penali. Eventuali rimborsi saranno effettuati soltanto a nome dell’intestatario della prenotazione. Nel caso di gruppi precostituiti gli importi di cui sopra verranno concordati di volta in volta alla firma del contratto.

In alcuni siti web gestiti da AD Travel le penalità sopra riportate potrebbero subire variazioni. Saranno validi i Termini e le Condizioni espressamente indicate nel sito da cui si prenota.

Assicurazione contro le spese di annullamento e di rimpatrio (art. 17)

Consigliamo al cliente consumatore di stipulare una polizza assicurativa globale per i servizi turistici e per il pagamento delle eventuali penali di annullamento previste in caso di recesso. Se non coperto da apposita assicurazione facoltativa, il cliente consumatore che per qualsiasi motivo interrompa il viaggio o i servizi turistici prenotati non ha diritto al rimborso del prezzo relativo ai servizi non usufruiti. Al cliente consumatore che, senza alcuna comunicazione, non si presenterà alla partenza o alla struttura turistica, non sarà garantita la sistemazione prenotata e verranno applicate le penalità previste dalla scheda tecnica.

Clausola compromissoria:

Le controversie nascenti dall’applicazione, interpretazione, esecuzione del contratto sono devolute alla decisione di un Collegio Arbitrale composto di tanti arbitri quante sono le parti in causa più uno che funge da Presidente, nominato dagli arbitri già designati, ovvero – in mancanza – dal Presidente del Tribunale di Sondrio .
Il Collegio Arbitrale avrà sede presso gli uffici di AD ALPINE DREAM di A.D. srl a socio unico, sita in Bormio (So), Via de Simoni 29.
Esso deciderà secondo diritto, previo eventuale tentativo di conciliazione.
Per qualsiasi altro grado di giudizio sarà competente il foro di Sondrio
Autorizzazione amministrativa:
Atto Dirigenziale nr. 3/04 del 06 ottobre 2004, emanato dalla Provincia di Sondrio.
Estremi della polizza assicurativa responsabilità civile: nr. 249455399 , stipulata con la compagnia assicurativa Generali Spa.

Sede Operativa:

A.D. ALPINE DREAM – Via Roma 135 – 23032 Bormio (So)

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